la circolare 45 dell'8 agosto, del Ministero dell'Interno - Dipartimento
per gli Affari Interni e Territoriali, ha fornito chiarimenti in ordine a
taluni aspetti della disciplina sul diritto di soggiorno dei cittadini
dell'UE. Contestualemtne sono stati diffusi i moduli che attestano la
presentazione della domanda di iscrizione all’anagrafe, l'iscrizione stessa
o l'acquisizione del diritto al soggiorno permanente. A questi si aggiunge
inoltre un modulo per autocertificare la disponibilità di risorse economiche
nei casi previsti dalla nuova legge sulla circolazione e il soggiorno dei
comunitari. Insieme ad altre precisazioni, il ministero dell'Interno ha
anche chiarito come i cittadini UE possono dimostrare, quando chiedono
l'iscrizione all'anagrafe, di essere in Italia per lavoro.
Ai lavoratori subordinati basta esibire uno dei seguenti documenti:
- l' ultima busta paga
- la ricevuta di versamento dei contributi dell'Inps
- il contatto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL
- la comunicazione di assunzione al Centro per l'Impiego
- la ricevuta di denuncia all'Inps del rapporto di lavoro
- la comunicazione all'Inail del rapporto di lavoro
I lavoratori subordinati bulgari o romeni che a gennaio 2007 non erano
regolarmente soggiornanti in Italia e fanno un lavoro che non è stato
liberalizzato (quindi in un settore diverso dall'agricolo, turistico
alberghiero, domestico, edilizio, metalmeccanico, stagionale, dirigenziale e
altamente qualificato) devono inoltre esibire il nulla osta dello Sportello
unico per l'immigrazione
Per i lavoratori autonomi è sufficiente:
- il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio
- o l'attestazione di attribuzione della partita IVA rilasciata dall'Agenzia
delle Entrate
Chi esercita una libera professione dovrà infine dimostrare l'iscrizione
all'albo del relativo ordine professionale.
In allegato i relativi documenti.