PRINCIPALI MODIFICHE AI DECRETI SICUREZZA (SALVINI)

 

Il Consiglio dei Ministri dello scorso 5 ottobre 2020 ha approvato uno schema di decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, che riscrive le disposizioni contenute nei decreti Salvini (e convertite nelle leggi n. 132/2018 e 138/2019).

Nel decreto sono contenute diverse importanti novità, che vanno dalle attività di soccorso in mare, al riconoscimento di maggiori tutele per i titolari di permesso di soggiorno, favorendo la continuità dei percorsi di integrazione; nonché importanti disposizioni in materia di protezione.

In termini di competenze istituzionali, viene stabilito che i provvedimenti di limitazione o il divieto del transito e della sosta delle navi, sono disposti non dal Ministro dell’Interno, bensì dal “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio”. Inoltre viene riscritto l’art. 83 del codice della navigazione, prevedendo al comma 2, che tali provvedimenti di limitazione o divieto trovano un limite nell’effettuazione delle operazioni di soccorso, che siano  “immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo e allo Stato di bandiera ed effettuate nel rispetto delle indicazioni della competente autorità per la ricerca e soccorso in mare, emesse in base agli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare nonché dello statuto dei rifugiati fermo restando quanto previsto dal Protocollo addizionale della Convenzione della Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria”. Nel solco delle indicazioni di Mattarella si inquadra il passaggio dall'ammenda amministrativa, che arrivava fino a un milione per chi avesse salvato i migranti in mare, alla multa compresa tra 10 e 50mila euro applicabile solo al termine di regolare processo penale. Inoltre non è più prevista la confisca della nave, a condizione però che le navi che fanno salvataggi in mare lo comunichino alle autorità italiane e nel caso di navi straniere al proprio paese di appartenenza. In caso di violazione di queste condizioni le organizzazioni sarebbero perseguibili penalmente.

·         MODIFICHE SUI PERMESSI DI SOGGIORNO

Si ripristina di fatto un permesso di soggiorno per motivi umanitari, ma si chiamerà “protezione speciale”. Questo tipo di permesso verrà concesso agli stranieri che presentano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o “risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”. La protezione avrà la durata di due anni e non sarà una mera estensione dei permessi per casi speciali introdotti dal primo decreto sicurezza. Inoltre la protezione speciale e altre forme di protezione diventano convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. “Sono convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti”, i permessi di soggiorno per protezione speciale, per calamità, per residenza elettiva, per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, per attività sportiva, per lavoro di tipo artistico, per motivi religiosi, per assistenza minori”. Positiva l’estensione delle facoltà collegate al permesso per protezione speciale: trovano finalmente spazio i percorsi di integrazione già positivamente avviati dalla persona ai fini del rilascio del permesso, la cui durata viene aumentata a 2 anni, ed è finalmente convertibile.

Importante anche l’aver reintrodotto chiaramente, sulla scorta del pronunciamento della Corte Costituzionale, il diritto all’iscrizione anagrafica dei richiedenti la protezione internazionale, che attribuisce loro la carta d’identità e gli consente di accedere ai diritti collegati alla residenza, facilitando anche la formale costituzione di rapporti di lavoro.

·         MINORI NON ACCOMPAGNATI

Anche sul tema minori si segnalano importanti passi in avanti: nella procedura di conversione del permesso di soggiorno per minore età, viene reintrodotto il meccanismo del silenzio assenso relativo al rilascio del nulla osta per la conversione del permesso stesso (laddove il d.l. 132/2018 l’aveva subordinato all’espresso parere del Comitato Minori Stranieri). Inoltre viene chiarito che i neomaggiorenni in prosieguo amministrativo possano accedere al nuovo sistema di accoglienza SAI – Sistema di Accoglienza e di Integrazione (ex SPRAR/SIPROIMI).

·         IL TRATTENIMENTO NEI CENTRI PER IL RIMPATRIO

Un’altra importante novità risiede nella modifica della durata del trattenimento dei migranti nei centri per il rimpatrio, che da 180 gg torna a 90 gg prorogabili di ulteriori 30 in caso di esistenza di accordi per il rimpatrio sottoscritti con il Paese di cui sia cittadino.

Sul trattenimento è poi inserita una sorta di scala di precedenza, tale per cui la misura va disposta con priorità per coloro che siano considerati una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica o che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per alcuni reati nonché per coloro che siano cittadini di Paesi terzi con i quali sono vigenti accordi di cooperazione o altre intese in materia di rimpatrio, o che provengano da essi. La norma mira evidentemente a graduare le ragioni del rimpatrio, dando precedenza a quelle motivate da ragioni di ordine pubblico o di rispetto di accordi con altri Stati, lasciando indietro le ipotesi più lievi di irregolarità amministrativa.

 

Anche la cittadinanza è un ambito nel quale sono state introdotte delle modifiche migliorative, pur se assai tiepide. Il termine di definizione dei procedimenti aventi ad oggetto la richiesta di cittadinanza italiana, portato con il decreto sicurezza n. 113/2918 a 48 mesi, viene ridotto a 36 mesi: il nuovo termine, tuttavia, sarà applicabile solo alle richieste di cittadinanza presentate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge contenente la modifica normativa.

·         ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Il sistema di accoglienza facente capo ai comuni cambia di nuovo denominazione: da Sprar e Sipromi all’odierno SAI-Sistema di Accoglienza e di Integrazione. Nel SAI potranno essere inseriti nuovamente i richiedenti la protezione internazionale, oltre ai minori stranieri non accompagnati e ai titolari di protezione internazionale e dei seguenti permessi di soggiorno:

- protezione speciale, di cui agli articoli 19, commi 1 e 1.1 TU;

- cure mediche, di cui all’art. 19, comma 2, lettera d-bis) TU;

- protezione sociale, di cui all’art. 18 TU;

- violenza domestica, di cui all’art. 18-bis TU;

- calamità, di cui all’art. 20-bis TU;

- particolare sfruttamento lavorativo, di cui all’art. 22, comma 12-quater TU;

- atti di particolare valore civile, di cui all’art. 42-bis TU;

- casi speciali, di cui all’art. 1, comma 9, DL n.113/2018.

Sul fronte dell’accoglienza appare inoltre molto importante la reintroduzione di azioni di supporto e di accompagnamento del richiedente la protezione internazionale accolto nei centri governativi di prima accoglienza e in quelli di accoglienza straordinaria. Dunque vengono reintrodotti tutti i servizi che erano stati cancellati dai decreti Salvini: “l’assistenza sanitaria, l’assistenza sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio”.